Cassazione: nulla la notifica alla convivente
"In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli art. 138 e 139 c.p.c, che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi, quindi nulla, salvo poi a risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata deduzione di essa con l'atto d'impugnazione. Occorre poi considerare che fra le persone di famiglia (che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto da notificare, sono abilitate a riceverlo, ai sensi dell'art. 139 secondo comma c.p.c.) possono comprendersi soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale". Questi sono i principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 19218/2007) la quale sullo stesso tema precisa che "la notificazione effettuata a mani di persona che si assume essere il c.d. coniuge di fatto del destinatario (qualificatasi all'ufficiale giudiziario quale moglie del destinatario) e che sia avvenuta in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario abbia il domicilio o la dimora deve ritenersi nulla".
"In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli art. 138 e 139 c.p.c, che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario, la consegna della copia a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa, non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi, quindi nulla, salvo poi a risultare una tale nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata deduzione di essa con l'atto d'impugnazione. Occorre poi considerare che fra le persone di famiglia (che, se rinvenute nella casa di abitazione del destinatario dell'atto da notificare, sono abilitate a riceverlo, ai sensi dell'art. 139 secondo comma c.p.c.) possono comprendersi soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto e gli altri parenti od affini, non legati da un rapporto di stabile convivenza, purché la loro presenza in detta casa sia non occasionale". Questi sono i principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 19218/2007) la quale sullo stesso tema precisa che "la notificazione effettuata a mani di persona che si assume essere il c.d. coniuge di fatto del destinatario (qualificatasi all'ufficiale giudiziario quale moglie del destinatario) e che sia avvenuta in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario abbia il domicilio o la dimora deve ritenersi nulla".
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