CAPO XX MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
Art. 70 (Istituzione di un Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa) 1.E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali. 2.Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.3.Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.Art. 71 (Disciplina del congedo di maternità e del congedo parentale nei casi di adozione e affidamento) 1. L'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:"Art. 26. Adozioni e affidamenti. - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte, il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.6.Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi". 2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.3. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: "Art. 31. Adozioni e affidamenti. – 1. Il congedo di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3 che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.2. Il congedo di cui all'articolo 26 comma 4 spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".4. L'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:"Art. 36. Adozioni e affidamenti. 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L'indennità di cui all'articolo 34 comma 1 è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".5. L'articolo 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.Art. 72 (Fondo contro la violenza alle donne) 1. Per l'anno 2008 è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
CAPO XXI MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
Art. 73 (Investimenti degli Enti previdenziali in campo immobiliare) 1.A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli Enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.2.Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri Vigilanti a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.3.Al fine di consentire agli Enti Previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell' articolo 11 del Decreto Legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119 e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40. 4.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.5.A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.Art. 74 (Gestioni previdenziali) 1.L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:a)in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.2.Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).3.I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.Art. 75 (Trasferimenti all'INPS) 1.Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006 sono utilizzate:a)le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;b)le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. Art. 76 (Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione) 1.Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.Art. 77 (Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante iscritti Fondo volo) 1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1998, n. 480 devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su conforme parere del Comitato Amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea."Art. 78 (Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 nonché dell' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140) 1.Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge2.L' articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto. Art. 79 (Risorse per l'attuazione del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007) 1.Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
CAPO XXII MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
Art. 80 (Funzionamento di Italia lavoro) 1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.Art. 81 (Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro) 1.Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007, dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono così utilizzate per l' esercizio finanziario 2008:a)€ 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;b) € 1.015.000,00 per l'incremento di organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, pari a 60 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2008.Art. 82 (Sostegno all'attività di informazione nell'ambito dei contratti di apprendistato) 1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008".Art. 83 (Proroga ammortizzatori sociali) 1.In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi del comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.2.La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. 3.In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.4.Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi (delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'art.1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successiva modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.5.Per l'Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e dopo le parole:"nonché di 37 milioni di euro per il 2007" sono inserite le seguenti: "e di 45 milioni per il 2008".Art. 84 (Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà (proroga dell'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/93) 1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, sul decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.Art. 85 (Modifiche alla legge n. 123 del 2007 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro) 1.All'articolo 1, comma 2 lettera p) della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole "da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL" sono abrogate. 2.All'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 7 bis:"Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2 lettera p) è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008."
CAPO XXIII MISSIONE 27 -IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Art. 86 (Partecipazione ai programmi dell'Unione Europea per il sostegno delle politiche migratorie) 1. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione Europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 350 del 2003.Art.87 (Incremento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) 1. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.
CAPO XXIV MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Art. 88 (Ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nel periodo di programmazione 2007-2013 e modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:a)al comma 863, le parole "di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo: "Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili.Art. 89 (Utilizzo delle economie relative alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 415 del 1992) 1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488. nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:a)Un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania, Molise, Puglia. Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo. dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del Lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;b)agevolazioni fiscali alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati al punto 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente leggec)la creazione di un Fondo denominato "fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;d)la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998. n. 448; e)interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno2.In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.3.Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.
Art. 90 (Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani) 1.L'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.".2.L'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni:a)esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento;b)esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;c)esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;d)esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.341 bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni di cui al comma precedente, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379.341 ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.341 quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.".3.Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.".
CAPO XXV MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT
Art. 91 (Promozione dello sport e degli impianti sportivi) 1.Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.2.Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Art. 92 (Incremento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)1. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituto con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 93(Comitato Italiano Paralimpico)
Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Art. 94 (Agenzia nazionale per i giovani) 1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia.2. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani. 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art.___ della presente legge, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO XXVI MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 95 (Programmazione dei fabbisogni per beni e servizi) 1.Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, secondo le modalità ed i termini indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2.Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., individua, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma elaborate attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologie e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.3.I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni indicate al precedente comma trasmettono i relativi programmi di acquisto, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, agli uffici preposti al controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.4.Gli indicatori di cui al precedente comma 2 vengono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sui siti del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo della stessa. Il sistema delle autonomie locali può tener conto, nella propria attività di programmazione, dei detti indicatori, ove ritenuti rispondenti alle specifiche esigenze territoriali.Art. 96 (Parametri di riferimento per gli acquisti di beni e servizi) 1.In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip S.p.A., entro XX mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.2.Gli uffici preposti al controllo di gestione di ciascuna amministrazione pubblica effettuano la verifica dell'osservanza dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 tenendo conto degli strumenti di cui al precedente comma.3.Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.Art.97 (Acquisto di beni e servizi tramite le convenzioni di Consip) 1.Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità interno, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.2.Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.Art. 98 (Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali) 1.L'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente testo:"457. Al fine di estendere gli effetti dei programmi di razionalizzazione della spesa pubblica, le centrali regionali, le strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti e la CONSIP S.p.A. costituiscono un sistema a rete ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che opera attraverso: forme di complementarietà dei processi di razionalizzazione della spesa, anche con riferimento alla tipologia dei fabbisogni ed alle categorie merceologiche; criteri di interoperabilità delle piattaforme e delle infrastrutture tecnologiche per l'acquisto di beni e servizi, tenendo conto dei canoni di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; trasferimento e condivisione di metodologie ed esperienze; monitoraggio del raggiungimento dei risultati".2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 457 è inserito il seguente comma 457 bis:"457 bis. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i programmi per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma 457 e per lo sviluppo del sistema a rete. Dall'attuazione del comma 457 e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".3.3. E' abrogato l'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Art. 99 (Contenimento costo auto di servizio nelle pubbliche amministrazioni)1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
Art. 100 (Contenimento dei costi della corrispondenza nelle pubbliche amministrazioni)
1.Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.2.Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.Art. 101 (Contenimento dei costi telefonici mediante migrazione verso i servizi V0IP)
1.All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.".2.Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma i del presente articolo.3.In relazione a quanto previsto dal presente articolo e da quello precedente, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 25 milioni di euro per l'anno 2008, 140 milioni di euro per l'anno 2009 e 286 milioni di euro a decorrere dal 2010.Art. 102 (Contenimento dei costi della giustizia militare)
1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° maggio 2008:a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;c)il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.3. I procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;c)sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;d)con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa e dell'economia e delle finanze viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio. 5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.";b) l'articolo 11 è abrogato. 6. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente";b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: "eletto";c) al comma 4, le parole "sei componenti, di cui tre elettivi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro componenti, di cui due elettivi". 7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.8. Dall' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.Art. 103 (Divieto di estensione del giudicato)
1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.Art. 104 (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)
1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco N. 1, allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente". 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2, viene determinata nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del Bilancio dello Stato . L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi viene annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 400 milioni per l'anno 2008, 415 milioni per l'anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall'anno 2010. 5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base delle Amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le Amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.8. La presente norma non si applica agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 9 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.10. Il comma 2 dell'art. 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, è abrogato.11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.Art. 105 (Misure di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo di dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, nonché del patrimonio immobiliare)
1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;b)delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;c)dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.2.Nei piani di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. 4. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.5. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.6. Le amministrazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 1, provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:a)i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;b)i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.7. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo. Art. 106 (Regolamenti di organizzazione)
1. All'esito della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'emanazione dei regolamenti ivi previsti, per l'organizzazione dei Ministeri si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.Art. 107 (Contenimento degli Uffici di diretta collaborazione)
1.All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente".2.Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.Art. 108 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.2. Gli schemi dei regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1. 5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lett. a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006. Art. 109 (Criteri di quantificazione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali)
1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni;a) il comma 204 è sostituito dal seguente: «204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7% e 6% per gli anni successivi.»;b) il comma 206 è sostituito dal seguente: «206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle Amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, tale percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10% fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato»;c) al comma 207 la parola «possono» è sostituita da: «devono»;d) al comma 208 le parole «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.2. In relazione a quanto previsto dal presente articolo sono ridotte le dotazioni delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati complessivamente di 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro dal 2010.
CAPO MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE
Art. 110 (Ripristino dell'8 per mille per l'anno 2008)
1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007, di 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro per l'anno 2009.".Art. 111 (cinque per mille)
1. al comma 1237 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni di euro".CAPO DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI Art. 112 (Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, promuovono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se attualmente composti da più di sette membri;b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.Art. 113 (Membri del CNIPA)
1.All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal Presidente e da tre membri fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.Art. 114 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)
1.E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.2.Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.3.Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti, e dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. 4.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinchè siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.Art. 115 (Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. 5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti. Art. 116 (Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle risorse per contratti di servizio e di programma)
1.A decorrere dall'anno 2008, il fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.2.A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005. Art. 117 (Riqualificazione del bilancio dello stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)
1.All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole "settimo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti "terzo esercizio successivo".2.Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, comma 2 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468.3.Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuarsi in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludersi, entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione. 4.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle Amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle Amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei Fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari."Art. 118 (Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale)
1.Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.2.I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.3.Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che nell'anno successivo possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.CAPO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO Art. 119 (Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)
1.Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". (professionale ?)2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.3.L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:"Articolo 36(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)1.Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali (o ) per periodi non superiori a tre mesi. 2.In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.3.Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile.4.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.5.Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.6.In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.7.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.8.Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. 9.Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.10.Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità contabile del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento o del contratto di finanziamento del progetto di ricerca, salva la responsabilità civile nei confronti del committente." Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15%.
Art. 120 (Assunzioni di personale) 1.Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.2.All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:"5-ter Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali."3.All'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543" sono soppresse.4.Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.5.I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.6.Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.7.Per l'anno 2010 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quelle relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. 8.Le assunzioni di cui al comma 6 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.9.Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 6 del presente articolo possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39 comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.10.All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all'articolo 1, comma 537 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "a decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2011". 11.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.12.Al fine di incrementare la fruizione degli Istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.13.Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte ed amministrativi, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.14.La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.15.All'onere derivante dall'attuazione dei commi dal 12 al 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.16.Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste Italiane S.p.a., già dipendente dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi degli articoli 30, 33, 34 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.17.All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:a)al punto 3 della lettera c), sostituire le parole "può essere valutata" con le seguenti: "è verificata";b)in fine, aggiungere il seguente periodo: "Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35; nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45; nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente , ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 1 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al d.m. 8 febbraio 2006.Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 1, lettera a).Art. 121 (Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.1.Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti, a domanda, i trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente nei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. I medesimi decreti ministeriali definiscono pure gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n, 80. La predetta banca dati costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.Art. 122 (Lavoro straordinario) In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le Amministrazioni Statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le Amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del novanta per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. 1.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all' apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'art. Art. 123 (Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009 ) 1.Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro. 2.In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente. 3.Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.4.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. 5.In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 6.Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 4 e 5, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente XXX milioni di euro e XX milioni di euro per le università ricompresi nel fondo di cui all'articolo XX (riferimento a norma relativa a specifico Fondo per incrementi retributivi del personale di ruolo delle università).7.Le somme indicate ai commi 1, 2, 3 e 6 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468. 8.Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.9.Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 10.Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.11.Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.12.Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9. A tal fine, i Comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.Art. 124 (Risorse per il biennio contrattuale 2006-2007 del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) Al fine di migliorare la operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, le somme stanziate per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al biennio 2006-2007, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2008, di 6,5 milioni di euro.
TITOLO V NORME FINALI
Art. 125 (Fondi speciali e tabelle) 1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.3.Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.4.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.5.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.6.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di mpugnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.7.In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.8.In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.Art. 126 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) 1.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.2.Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.3.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.4.La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli ……., che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
ALLEGATO A
1.Ente italiano per la montagna (E.I.M.) – Istituito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1279.2.Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O) - Istituito con la Legge 25 novembre 1995, n. 505.3.Istituto agroconomico per l'Oltremare (I.A.O.) – Istituito con Regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737.4.Unione italiana di tiro a segno (U.I.T.S) – Istituita con Regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.5.Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I) – Istituita con Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261.6.Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con Regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.7.Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.8.Ente nazionale risi – Istituito con Regio decreto legge 2 ottobre 1931 n. 1237, convertito con modificazioni nella Legge 21 dicembre 1931, n. 1783.9.Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la Legge 18 ottobre 1961, n. 1048.10.Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) – Istituita con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.11.Fondazione Guglielmo Marconi – Istituita con Regio Decreto 11 aprile 1938, n. 354.12.Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" - Istituita con Regio Decreto legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2254.13.Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) – Istituita con Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.14.Opere laiche palatine pugliesi – Istituite con Regio Decreto legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.15.Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III" 16.Pio istituto elemosiniere 17.Istituto Beata Lucia di Narni
mercoledì 3 ottobre 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento